Dal 15 giugno 2023 è in vigore il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, conosciuto come Decreto R.E.N.T.Ri. Tale provvedimento disciplina il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dall’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successivamente regolamentato nei dettagli dal DM 59. La nuova normativa introduce cambiamenti significativi per enti e imprese impegnati nella produzione e gestione dei rifiuti, in particolare quelli di origine industriale.
Il RENTRI è il sistema informatico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito dall’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, e successivamente disciplinato da norme integrative, tra cui il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023.
Si tratta di un registro elettronico che consente di monitorare in modo digitale i rifiuti prodotti e gestiti sul territorio nazionale. È uno strumento di supporto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ne utilizza i dati per attività di vigilanza, controllo e pianificazione delle politiche ambientali.
Per agevolare l’accesso e la gestione delle informazioni, il Ministero – con il supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – ha sviluppato un portale dedicato, attraverso il quale è possibile accreditarsi e iscriversi al RENTRI. Il sito fornisce inoltre le istruzioni operative e gli adempimenti necessari per la trasmissione dei dati in formato digitale.
La normativa stabilisce quali soggetti sono obbligati a iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e definisce le relative tempistiche.
Devono iscriversi al RENTRI, tramite accreditamento alla piattaforma istituita dal Ministero:
enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
produttori di rifiuti pericolosi e soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, oppure che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti;
per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non sono invece obbligati a iscriversi al RENTRI gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.
Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 prevede scadenze differenziate in base alla tipologia di attività e alla dimensione aziendale:
dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: enti, imprese e altri soggetti diversi dai produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
L’entrata in vigore del Decreto RENTRI ha introdotto alcune modifiche nella gestione della documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti. Vale la pena ripercorrere i principali riferimenti normativi e gli obblighi che interessano chi produce o gestisce rifiuti.
La normativa di base è il Decreto Legislativo 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale, che recepisce alcune direttive europee e stabilisce una serie di adempimenti per enti e aziende:
classificazione dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), che identifica la tipologia del rifiuto prodotto;
scelta e verifica dei fornitori incaricati della gestione dei rifiuti, assicurandosi che le imprese coinvolte nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento – nonché nelle attività di commercio o intermediazione – siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e titoli abilitativi;
compilazione dei documenti di tracciabilità, come la dichiarazione MUD, il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Con il RENTRI vengono introdotte novità rilevanti nella gestione del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione.
Il registro di carico e scarico è uno strumento fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti, poiché riporta in modo puntuale quali e quanti rifiuti sono stati prodotti e gestiti dall’azienda. È un documento essenziale per garantirne la tracciabilità e per dimostrare, anche in caso di controlli, la conformità e la responsabilità dell’organizzazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto RENTRI (giugno 2023), per i soggetti obbligati l’utilizzo del registro diventa progressivamente digitale, con l’obiettivo di semplificare la consultazione delle informazioni e agevolare i controlli da parte delle autorità. L’obbligo di redigere il registro in formato digitale scatterà il 13 febbraio 2025 o, per chi si iscrive successivamente, alla data stessa di iscrizione al RENTRI. Fino ad allora, i soggetti obbligati devono continuare a utilizzare il formato cartaceo, vidimato presso la Camera di commercio competente secondo le procedure previste per i registri IVA. Per i soggetti non obbligati al RENTRI, il registro rimarrà in formato cartaceo.
Dopo l’iscrizione, la compilazione digitale diventa la regola: i soggetti obbligati devono predisporre e vidimare digitalmente il registro, trasmettendo i dati al RENTRI con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo all’annotazione.
Le tempistiche di compilazione restano invariate rispetto al formato cartaceo:
movimenti di carico annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto;
movimenti di scarico annotati entro 10 giorni lavorativi dal ritiro da parte del trasportatore.
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio per il trasporto dei rifiuti. Deve essere compilato dal produttore o, se impossibilitato, dal trasportatore, e deve riportare informazioni essenziali come: origine, quantità, tipologia e codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), classe di pericolo, dati identificativi di produttore, detentore, trasportatore, destinatario e mezzo di trasporto, oltre alla data e al percorso del viaggio e ai dati dell’impianto di destinazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto RENTRI (DM 59/2023) a giugno 2023, anche il FIR diventa digitale per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e per quelli tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico. L’articolo 5 del decreto introduce un nuovo modello di FIR, riportato nell’allegato II, e stabilisce che l’obbligo di redigerlo in formato digitale scatterà il 13 febbraio 2026. Per i soggetti non obbligati, il formulario continuerà a essere cartaceo.
Per i soggetti tenuti a registrarsi al RENTRI, la compilazione sarà completamente digitale, dopo un periodo di transizione: il FIR sarà predisposto e vidimato in formato elettronico, aggiornato dai vari operatori tramite i propri software gestionali e trasmesso attraverso la piattaforma RENTRI.
Questo sistema garantirà una compilazione e una firma digitale in ogni fase, dalla produzione al trasporto fino alla consegna all’impianto di destinazione, rendendo il documento accessibile a tutti gli attori coinvolti nella gestione del rifiuto.
Abbiamo realizzato per Te un documento completo con le date e le informazioni essenziali riguardanti il RENTRI e continueremo a tenerti aggiornato su tutte le prossime novità.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il RENTRI con Decreto n° 59 del 4 aprile 2023 nel quale sono state definite le date di partenza del RENTRI. Nei prossimi mesi saranno pubblicati nuovi Decreti direttoriali per regolare il sistema, con l’obiettivo di portare miglioramenti e semplificazioni.
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