Come compilare il Nuovo Modello di Formulario Rifiuti

Con l’introduzione del Nuovo Modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), la gestione dei rifiuti per i produttori iniziali richiede un aggiornamento per conformarsi alle ultime normative.

Questa guida pratica è stata pensata per offrire ai Produttori iniziali di rifiuti istruzioni dettagliate per la corretta compilazione del nuovo modello di FIR, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 e successive modifiche.

Dal febbraio 2025 al febbraio 2026, il nuovo modello di FIR sarà disponibile in formato cartaceo, stampabile e sottoscrivibile dai soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti. Successivamente, a partire dal 13 febbraio 2026, diventerà obbligatorio l’uso del modello digitale, vidimato attraverso il sistema RENTRI e supportato dalla vidimazione digitale delle Camere di Commercio.

Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti
La corretta compilazione del formulario dei rifiuti è importante per una gestione dei rifiuti conforme alla normativa ambientale vigente: la responsabilità delle informazioni inserite ricade su ciascuno dei soggetti che hanno partecipato al trasporto e, in caso di inserimento di dati non veritieri, non accurati o poco trasparenti, sono previste gravi conseguenze legali e amministrative.

Di seguito forniamo dunque una guida pratica alla compilazione del FIR.

Indice

  • N° Formulario Identificazione Rifiuti
  • Numero Registro
  • Data di emissione del Formulario
  • Produttore o Detentore
  • Destinatario
  • Trasportatore
  • Caratteristiche del rifiuto
  • Destinazione del rifiuto
  • Quantità
  • Percorso
  • Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID
  • Firme
  • Modalità e mezzo di trasporto
  • Riservato al destinatario

N° Formulario Identificazione Rifiuti

La prima operazione da effettuare per poter emettere i FIR consiste nel vidimare il proprio blocco di formulari, tramite l’apposizione di un timbro su ogni singolo FIR e di un numero di identificazione univoco e progressivo.
Per emettere dei formulari autenticati e con validità legale, inoltre, sarà necessario specificare nell’allegato A gli estremi di questa numerazione, in modo tale da garantire la tracciabilità di tutti i formulari contenuti in quel plico.

In alto a destra del documento si trova il codice alfanumerico che determina il numero del FIR; nel momento in cui si compila il formulario, è già precompilato.

Numero Registro

Questo campo va popolato inserendo il riferimento al movimento di scarico del rifiuto trasportato, presente nel registro di carico e scarico. E’ un dato che si inserisce successivamente alla numerazione definitiva delle registrazioni

Data di emissione del Formulario

La data di emissione del FIR non coincide necessariamente con quella del giorno effettivo del trasporto: è possibile compilare il campo “data emissione formulario” in anticipo, scrivendo una data antecedente a quella che verrà poi inserita nel campo “data inizio trasporto” che si trova nel punto 10 della quarta sezione.

Produttore o Detentore

Il primo punto della prima sezione del formulario rifiuti va compilata con i dati del “produttore”, ovvero il soggetto che ha dato origine al rifiuto a seguito di un’attività produttiva o commerciale, oppure il “detentore”, cioè colui che ha preso temporaneamente in carico il rifiuto prima del suo conferimento presso un impianto di smaltimento/recupero.

Il campo unità locale va compilato inserendo l’indirizzo nel quale è stato prodotto il rifiuto, o dove si trovava in giacenza prima del trasporto. L’ultimo campo della sezione richiede il “Nr. autorizzazione/Albo” e va compilato con il proprio numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ma solo nel caso in cui il rifiuto è stato prodotto a seguito di un processo produttivo eseguito da un impianto di recupero/smaltimento rifiuti.

Destinatario

Il secondo punto della prima sezione del formulario è da riempire con i dati del destinatario del rifiuto trasportato. Il produttore o detentore del rifiuto, che compila il formulario, ha l’onere di assicurarsi che il destinatario sia iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o che sia in possesso di un’autorizzazione valida per effettuare operazioni sul CER trasportato. Sul formulario va inserito anche il numero dell’autorizzazione dell’impresa destinataria e la data del suo rilascio; anche il monitoraggio della scadenza delle autorizzazioni dei soggetti con cui si collabora è responsabilità del produttore o detentore.

Trasportatore

Al terzo punto della prima sezione vanno inseriti i dati del trasportatore.
Anche per il trasporto ovviamente è necessario affidarsi solo a soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: per prima cosa bisogna verificare che la targa del mezzo che verrà utilizzato sia autorizzata al trasporto del CER in questione. Il campo “trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di”, relativo ai produttori di rifiuti che li conferiscono a un destino in conto proprio, non va più compilato (Settembre 2024): per dichiarare il trasporto in conto proprio, ora basta indicare la propria denominazione sia nella sezione 1 che nella 3.

Nel campo annotazioni vanno inserite eventuali informazioni aggiuntive, necessarie a rettificare o completare il FIR: può essere utilizzato per specificare il nome di un intermediario di cui ci si è serviti, inserire dei dettagli in caso di trasporti intermodali, eventuali deroghe o autorizzazioni speciali, oppure per delle note sul rifiuto o eventuali particolarità sulle condizioni di trasporto.

Caratteristiche del rifiuto

Il rifiuto, per essere identificato, va associato alla codificazione contenuta nel Catalogo Europeo dei Rifiuti; nel campo “denominazione” va inserita la descrizione contenuta nel catalogo, mentre nel campo “codice del rifiuto” il codice alfanumerico di sei cifre.

Un’altra importante informazione è lo stato fisico del rifiuto; per completarla correttamente è necessario barrare il numero corrispondente allo stato, dove
l’uno corrisponde allo stato solido pulverulento,
il due allo stato solido non pulverulento,
il terzo al fangoso palabile
e il quarto allo stato liquido.

Il penultimo campo, infine, richiede di specificare le classi di pericolo associate al rifiuto appena descritto e codificate dalla normativa (ad esempio, infiammabile, tossico, corrosivo) mentre il numero di colli da indicare, come nei normali DDT di trasporto, è identificabile con il numero di colli o cassoni che contengono i rifiuti; ad esempio, se si trasportano 5 fusti metallici, si inserirà in quel campo il valore “5”.

Destinazione del rifiuto

In questa sezione è necessario apporre una crocetta per specificare se l’operazione a cui il rifiuto verrà destinato, una volta arrivato presso l’impianto di destinazione, sarà uno smaltimento o un recupero.
L’elenco delle sigle e la descrizione delle lavorazioni si trova nell’allegato C per quanto riguarda il recupero e nell’allegato B per quanto riguarda le attività di smaltimento.

All’interno di questa sezione è presente anche il campo delle “Caratteristiche chimico fisiche”: la compilazione di questo spazio è obbligatoria solo nel caso in cui il conferimento del rifiuto è presso la discarica. Negli altri casi è invece facoltativo: si può scrivere una descrizione del rifiuto nel caso in cui il CER non sia esaustivo poiché generico, come nel caso dei codici che terminano con 99.

Quantità

Nella terza sezione, al punto 6, si inseriscono i dati relativi alla quantità di rifiuti trasportati: è bene indicare il peso del rifiuto al momento della partenza dal luogo di produzione o detenzione nel modo più preciso possibile, specificando anche la tara.

Se non è possibile verificare il peso prima del trasporto, inserire una stima più veritiera possibile.

Sempre al punto 6, è richiesto il valore del peso effettivo del rifiuto, da inserire vicino all’unità di misura corretta.
Nei casi in cui a far fede sarà il peso verificato a destino e non quello calcolato in partenza, sarà necessario apporre una croce alla dicitura “Peso da verificarsi a destino”: di conseguenza sarà onere del destinatario, una volta terminato il carico, compilare il relativo campo presente al punto 11 della quinta sezione del formulario, come vedremo più avanti.

I casi in cui si rende necessario barrare la dicitura del peso da verificarsi a destino sono diversi: non è detto che il mittente abbia modo di verificare il peso, oppure l’impianto di destinazione richiede una misurazione talmente precisa che il mittente non dispone di strumenti così accurati, oppure, infine, può essere che il rifiuto subisca delle variazioni durante la fase di trasporto e si preferisca dunque che a far fede sia il peso una volta concluso il trasporto.

Percorso

Il punto 7 della terza sezione è relativo al percorso, da indicare solo se se ne effettua uno diverso dal più breve.

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID
ADR significa trasporto su strada di merci pericolose, mentre RID trasporto per ferrovia di merci pericolose: va messa una crocetta su una delle due sigle nel caso il trasporto da effettuare rientri in una delle due casistiche. Sono sottoposti a normativa ADR tutti i rifiuti il quale trasporto su strada è pericoloso; è necessario in questo caso adempiere a tutte le richieste circa il corretto imballaggio.

Firme

Il documento viene firmato dal produttore o detentore cioè colui che si è occupato di fornire al trasportatore il carico di rifiuti; su lui ricade quasi tutta la responsabilità legale delle informazioni inserite nel FIR.

Il trasportatore controfirma il formulario, ma la sua firma ha un peso minore, in quanto non è diretto responsabile del rifiuto contenuto nei colli/contenitori, mentre lo è delle modalità del trasporto.

Modalità e mezzo di trasporto

Il punto 10 della quarta sezione è dedicato ai dati del mezzo: nome e cognome del conducente; targa dell’automezzo, che certifica che quel determinato veicolo ha l’autorizzazione per viaggiare con un determinato CER, l’eventuale targa del rimorchio e data e ora di inizio trasporto.

Riservato al destinatario

La quinta e ultima sezione del formulario va redatta dal destinatario, che specificherà con una crocetta se il carico è stato accettato per intero o meno. È in questa sezione che va indicato negli appositi spazi, se diverso da quello dichiarato inizialmente, il peso finale, verificato a destino.

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